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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 

TITOLO I

Denominazione – sede

 

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. II., è costituita, con sede in Piacenza via La Primogenita, 8 un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica TURRIS CICLOAMATORI”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. 

 

 

TITOLO II

Scopo - Oggetto

 

Articolo 2

L’associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36 del 2001 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

 

Articolo 3

L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

  1. in via stabile l’organizzazione e la gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento all’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;

  2. la formazione e la promozione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione a fare manifestazioni sportive nazionali e internazionali, in base ai regolamenti specifici;
  3. la formazione e l’orientamento tecnico-operativo dei propri atleti e tecnici, ivi comprese la didattica, la preparazione e l’assistenza alle suddetta attività;

  4. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a) - ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III

Associati

 

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

 

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Gli associati sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  • all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'associazione annualmente si affilia;

  • al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

 

Articolo 7

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

 

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

 

 

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

 

Articolo 9

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. La lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

  2. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;

  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

 

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono – ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO V

Risorse economiche - Patrimonio

 

Articolo 11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote associative annuali;

  2. corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;

  3. eredità, donazioni e legati;

  4. contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di altri enti o di istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazione conformi alle finalità istituzionali;

  6. proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. altre entrate compatibili a norma di legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

 

Esercizio Sociale

 

Articolo 12

L’esercizio sociale va da 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma di rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

 

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

 

Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. l’Organo di Controllo (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

 

Assemblea

 

Articolo 14

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato a diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi – almeno venti giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, e ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

  2. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

Articolo 15

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;

  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell’Organo di Controllo;

  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

 

Articolo 16

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associ in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

 

Articolo 17

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria e regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per deliberare di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

 

Articolo 18

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.

 

Consiglio Direttivo

 

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l’amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, a Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

  2. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;

  3. predisporre i regolamenti interni;

  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

  5. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

  8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;

  9. ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo organismo sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.Lgs 36 del 2021).

 

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

 

Il Presidente

 

Articolo 21

Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Organo di Controllo (facoltativo)

 

Articolo 22

Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un Organo di Controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso elegge al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all'Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Spetta all’Organo di Controllo controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

In quest’ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

 

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

 

TITOLO VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

Articolo 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a fini sportivi, ai sensi dell’arti. 7 c. 1 del D.Lgs. 36 del 2021.

 

Norma finale

 

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni di legge vigente, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

 

Entrato in vigore il 15 settembre 2023